La messa a disposizione è un’istanza informale non prevista espressamente dal Regolamento delle supplenze (D.M. 131/2007) ma neanche vietata espressamente da alcuna legge o disposizione in materia.

Questa Istituzione Scolastica, in considerazione dell’elevato numero di istanze via via pervenute, ha inteso disciplinare, con Decreto Dirigenziale Prot. Num. 3057 del 19/07/2022, la materia. Tuttavia, appare doveroso segnalare che l’andamento storico delle procedure di reclutamento di personale supplente breve e saltuario non consente, allo stato, di ipotizzare, nelle nostre sedi, il ricorso ad aspiranto non compresi nelle graduatorie ordinarie

Ad ogni buon conti, la nota Miur prot. n. 38905 del 28 agosto 2019 ha precisato che “all’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico, in un’ ottica di trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento […]”